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Il sistema sanitario italiano prevede il pagamento di un ticket per le prestazioni mediche. Il medico di famiglia deve indicare, sul ricettario SSN, il diritto all’esenzione, dopo essersi accertato che l’assistito si trova nell’elenco degli essenti. Per rientrare in quest’elenco bisogna compilare e consegnare all’ASL di appartenenza alcuni moduli di autocertificazione.
Le esenzioni in base al reddito sono quelle che riguardano i bambini con meno di 6 anni e le persone con più 65 anni, che appartengono a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera 36.151,98€ (E01). In questo caso, l’esenzione non può essere applicata ai familiari a carico. In più, sono esenti anche i pensionati al minimo di età superiore a 60 anni (E04), i pensionati sociali (E03) e i disoccupati (E02). In questi casi, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare 8.263,31€ (11.362,05€, se c’è un coniuge e aggiungendo 516,46€ per ogni figlio a carico). I disoccupati devono aver lavorato in precedenza ed essere registrati presso i centri per l’impiego. In questi tre casi, hanno diritto all’esenzione dal ticket anche i familiari a carico di queste categorie menzionate.

L’esenzione per l’invalidità riguarda solo le prestazioni necessarie per la cura della patologia (per cui è stata richiesta l’invalidità). Rientrano in questa categoria gli invalidi per lavoro (che devono avere una capacità lavorativa ridotta di almeno due terzi), gli invalidi di guerra e chi è diventato invalido in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.
L’esenzione per malattia spetta a chi soffre di una delle malattie rare e croniche incluse nell’elenco del d.m. 329 del 28 maggio 1999 e, successivamente, nel d.m. del 18 maggio del 2001.
Infine, sono esenti dal pagamento del ticket per alcune prestazioni, le donne in gravidanza e le coppie che cercano di avere un bambino.

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